Pubblicate dalla Banca d'Italia le nuove disposizioni di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese. Il provvedimento fornisce istruzioni in merito alle comunicazioni che gli intermediari devono fornire periodicamente alla vigilanza e in occasione di taluni eventi significativi relativi alla vita aziendale.